La rilevazione del Movimento Clienti è un'indagine totale che viene svolta con periodicità mensile.
Unità di rilevazione sono gli esercizi ricettivi ripartiti tra strutture alberghiere e complementari.
Gli esercizi alberghieri includono oltre che gli alberghi in senso stretto, classificati in cinque categorie contrassegnate da stelle in ordine decrescente, anche i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere.
Gli alloggi complementari comprendono: gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, i campeggi ed i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini, le altre strutture ricettive; viene inoltre rilevato il movimento relativo ai Bed & Breakfast.
I dati sul movimento giornaliero dei clienti, comunicati dagli esercenti attraverso il modello ISTAT C/59 (1), vengono raccolti e riepilogati mensilmente tramite il modello ISTAT CTT/1 dagli enti periferici del turismo che provvedono al loro inoltro all'Istat per via postale, fax o mediante strumenti telematici.
In Basilicata l'organo deputato alla raccolta dei dati è l'Azienda di Promozione Turistica.
La rilevazione viene condotta secondo le regole contenute nelle disposizioni ISTAT.
Si precisa che i modelli ISTAT C/59 devono essere trasmessi obbligatoriamente entro il giorno 5 del mese successivo al mese di riferimento, con le seguenti modalità:
E' opportuno ricordare che i dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico.
Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa fare alcun riferimento individuale e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (art. 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322).
E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati, per le rilevazioni indicate nel D.P.R. 22 gennaio 1996 di fornire tutti i dati e le notizie richieste nel modello di rilevazione. Coloro che non forniscono i dati, o li forniscono scientemente errati od incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative nella misura minima di € 500,00 e massima di € 5.000,00 (artt. 7 e 11 Decreto Legislativo n. 322/89).