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Comunicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi delle strutture ricettive

Legge 25 agosto 1991 n. 284 e Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1991 – Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico.

Le norme in materia di prezzi del settore turistico, stabilite con legge 284/91 e successivo D.M. 16.10.91, hanno introdotto, la libera determinazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari). 

Ai sensi della suddetta legislazione e dell’art. 17 della L.R. n. 6 del 4 giugno 2008 (che si riporta in estratto) è fatto obbligo agli operatori delle strutture ricettive di comunicare annualmente le attrezzature, i servizi e i prezzi praticati alla clientela dalla loro struttura.
Detto adempimento, in via temporanea, è realizzato utilizzando i modelli scaricabili in appresso, da presentarsi all’APT Basilicata – Via De Viti De Marco n. 9 – 75100 MATERA, entro il 1° ottobre (comunicazione annuale) con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo e/o entro il 1° marzo (comunicazione suppletiva) con decorrenza 1° giugno.

(ESTRATTO)
Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6.
DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DI OSPITALITÀ DELLA REGIONE BASILICATA

Articolo 17
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
1. I responsabili delle strutture ricettive comunicano alla Provincia (all’APT) i prezzi massimi che intendono applicare per ogni stagionalità. La comunicazione è inviata entro il 30 settembre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo. È altresì consentita, entro il 1° marzo dell’anno successivo una comunicazione per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a decorrere dal 1° giugno dello stesso anno.
2. Per le strutture ricettive all’aperto, la comunicazione di cui al comma 1 concerne i prezzi di bassa, alta o unica stagione, che si applicano per giornata o per frazione di giornata.
3. Nel caso di campeggi di transito la comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) la tariffa per persona quando sia indifferenziata l’età o, in caso diverso, la distinzione tra tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest’ultima, il limite di età ai fini della sua applicazione;
b) la tariffa per piazzola e la tariffa per unità abitativa;
c) l’orario di scadenza giornaliero delle tariffe di cui alle lettere a) e b).
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, oltre all’applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo 21, comma 8, l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione.
5. Per le nuove strutture ricettive, o qualora ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 16, commi 2 e 3, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio o a quello alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comma 8.
6. I prezzi applicati sono comprensivi di I.V.A. e devono specificare se includono il solo pernottamento, il pernottamento e la prima colazione, la mezza pensione e la pensione completa.

Articolo 21
Sanzioni amministrative pecuniarie
Il Comune territorialmente competente, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all’articolo 1 della Legge 25 agosto del 1991, n. 284, irroga le seguenti sanzioni:
OMISSIS
k) mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.